Art. 1.
(Competenze regionali).

      1. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni loro spettanti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36, possono emanare norme che individuano particolari aree idonee alla localizzazione degli impianti per telefonia mobile, radioelettrici e per radiodiffusione, anche con esclusione di altre.